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Sessione di tutoraggio

Homeschooling

Per homeschooling si intende l’educazione parentale, ovvero la possibilità, garantita dalla Costituzione Italiana sia dalla Legge Italiana, di provvedere autonomamente e privatamente all’istruzione del proprio  figlio. Questo può avvenire direttamente per opera dei genitori che si fanno carico di tutto il percorso di  istruzione oppure mediante un ente o un privato che si occupi della didattica per conto dei genitori.

Come funziona

Lo scopo dell’educazione parentale è  quello di preparare la ragazza o il ragazzo negli argomenti  scolastici studiati nella scuola e nell’indirizzo di riferimento, secondo il titolo che ha intenzione di  conseguire, coordinandosi con la scuola, pubblica o paritaria, riguardo al programma da seguire.  

Durante l’anno, come indicato per legge, la scuola dovrà svolgere un esame di idoneità per accertarsi che  l’alunna o l’alunno abbia conseguito tutte le nozioni necessarie ad essere ammesso al successivo anno di  studi. 

Riferimenti normativi

Chi può svolgere l'educazione parentale

Di educazione parentale vera e propria si parla solo se l’alunno ha meno di 16 anni compiuti, infatti è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.  L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola  secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.  L’istruzione obbligatoria è gratuita.

 

L’obbligo di istruzione può essere assolto:  

- nelle scuole statali e paritarie  

- nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale  

- attraverso l’istruzione parentale  

L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:  

- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di  istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.  

- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10  anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296“.  

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è  obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria  superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.  

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di  frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.  

Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:  -proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.  

- frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.  

-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire  l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una  professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.  

-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.  

In sintesi, dalle elementari fino al compimento dei 16 anni, quindi al termine dell’obbligo di istruzione  obbligatoria, va inviata una comunicazione diretta con la scuola che ha il dovere di controllare e vigilare  sull’adempimento del percorso di istruzione. La scuola esercita questo controllo direttamente (se in  presenza) oppure indirettamente (appunto istruzione parentale mediante comunicazioni con i genitori e chi si occupa della didattica) attraverso comunicazione inviata dalla famiglia, o chi ne fa le veci, sia alla scuola  che al comune e tramite un esame di idoneità gestito interamente dalla scuola stessa, con modalità che  essa preferisce.  

In caso di alunno con età superiore ai 16 anni, non si parla più di istruzione obbligatoria, egli quindi può non  recarsi più a scuola, formarsi come meglio crede e presentarsi unicamente all’esame di maturità. 

Quando è possibile svolgere l'educazione parentale

Per poter ritirare dalla frequenza scolastica un alunno, le richieste vanno inoltrate entro il 15 marzo  dell’anno scolastico in corso per non perdere l’anno, dalle elementari alla 4 superiore, oppure entro il 30  novembre per potersi iscrivere all’esame di maturità (scadenza valida anche per gli adulti al di fuori del  sistema scolastico).

Come non perdere l'anno scolastico in corso

E' necessario che:

- La procedura di ritiro scolastico avvenga entro le date indicate; 

- L’alunno non abbia superato la soglia di assenze massime ingiustificate, mediamente il 25% dei  giorni di presenza annui (indicativamente 35/40 giorni) 

- I voti conseguiti dall’alunno precedentemente alla richiesta non hanno alcuna influenza ai fini della  possibilità di ritiro o della perdita dell’anno scolastico

Esame di idoneità ed Esame di Stato

Per certificare di essere in grado di affrontare la classe successiva, lo studente dovrà sottoporsi ad une  esame chiamato “di idoneità”, il cui superamento gli darà accesso alla successiva classe. Questo esame può  essere sostenuto in tutte le scuole pubbliche o provate della nazione. L’esame di stato di maturità deve  essere effettuato nella provincia di residenza per gli studenti esterni.  

NB: sebbene si possa sempre svolgere più anni in uno, non si possono superare la classe alla quale  anagraficamente si sarebbe iscritti. In sintesi, non si può effettuare ad esempio la maturità prima di  avere l’età giusta per affrontarla. 

Differenze tra studenti interni ed esterni

Uno studente esterno non è iscritto a nessuna scuola, chiede quindi al provveditorato scolastico della sua  provincia di residenza di poter svolgere l’esame di maturità in una scuola, scelta dal provveditorato sulla  base di 3 preferenze indicate dallo studente. In questo caso, si dovrà sostenere un esame di idoneità per  certificare di avere le conoscenze adeguate a poter sostenere l’esame e in seguito l’esame di stato vero e  proprio.  

Uno studente interno è invece iscritto ad un gruppo classe in una scuola precisa, ha l’obbligo di frequenza e  le sue assenze ingiustificate non devono superare un certo limite. La scuola in questo caso può però  giustificare le assenze per diversi motivi, permettendo quindi che l’alunno frequenti ma da casa, ad  esempio per malattie, patologie inabilitanti, sportivi musicisti o atleti di alto livello, e altri casi particolari  che sarà la scuola a valutare. Uno studente interno, quindi, non dovrà effettuare esami di idoneità.

Quanto costa?

I costi associati ad un percorso di homeschooling possono variare notevolmente in base alle scelte e alle esigenze del singolo studente; è importante sottolineare che un percorso serio, che si avvalga di professionisti certificati e offra una preparazione di qualità, comporta necessariamente costi elevati.

I nostri studenti sostengono esami di idoneità solo presso scuole riconosciute dallo Stato e nella regione di residenza dello studente, al fine di garantire la massima serietà e autenticità dei diplomi conseguiti.

Costi indicativi dei percorsi svolti sinora (liceo scientifico, liceo artistico, liceo delle scienze umane, istituto tecnico informatico).

8000€ - 12.000€

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